Per la compravendita di un immobile, la legge italiana prevede obbligatoriamente la forma scritta.
LA PROPOSTA D'ACQUISTO
Il primo passo da fare per acquistare un immobile consiste normalmente nel sottoscrivere una “proposta d’acquisto” (art. 1326 c.c.), necessariamente in forma scritta e indirizzata al venditore.
Questa è la formula di gran lunga più usata, in quanto ha il grande vantaggio rispetto al compromesso (vedi sotto) di non richiedere la presenza contestuale di entrambe le parti, e può avere due diversi obiettivi:
- impegnare le parti a sottoscrivere in futuro il “preliminare di vendita”
- impegnare le parti a sottoscrivere in futuro il “rogito” o atto definitivo di acquisto.
Nel primo caso, meno utilizzato, essendo sostanzialmente un impegno per le parti ad “incontrarsi per definire il tutto”, contiene meno dettagli e la caparra è minore.
Nel secondo caso, la "proposta d'acquisto", una volta accettata diviene a tutti gli effetti “preliminare di compravendita”e deve quindi contenere tutti gli elementi del preliminare stesso (vedi sotto) ed una caparra maggiore ( circa un 20% del prezzo).
La “caparra”, versata dal proponente, è una somma di denaro che ha lo scopo di garantire il buon esito dell’impegno reciprocamente assunto dalle parti, infatti la parte eventualmente inadempiente perde tale somma a favore dell’altra. La caparra viene affidata all’agente immobiliare, (assegno non trasferibile intestato al venditore) che si premurerà di consegnarlo al venditore se quest’ultimo accetterà la proposta, o lo restituirà al proponente in caso contrario. Sotto l’aspetto fiscale, la proposta d’acquisto, un volta accettata, deve essere obbligatoriamente “registrata” presso gli uffici finanziari.
IL PRELIMINARE DI VENDITA O COMPROMESSO
Il contratto “preliminare di compravendita” è il contratto mediante il quale le parti, promissaria acquirente e venditrice, si impegnano reciprocamente a comprare e a vendere in futuro l’immobile in oggetto entro un determinato periodo ed alle condizioni indicate nel contratto stesso. Si differenzia dalla “proposta d’acquisto” per la contestuale presenza fisica delle due parti contrattuali e se “trascritto” per la maggior tutela. Può essere redatto sia per scrittura privata (tra le parti) che per atto pubblico (da un notaio), ma necessita obbligatoriamente della forma scritta. Nel contratto preliminare vanno indicati tutti gli elementi essenziali della compravendita (vedi atto notarile definitivo), oltre ai tempi concordati per arrivare all’atto definitivo, per liberare l'immobile, ed eventuali condizioni sospensive/risolutive (es. offerta vincolata all’erogazione del mutuo). Le somme versate dall’acquirente normalmente a titolo di “caparra”, come detto,sono di solito pari a circa il 20% del prezzo. La parte eventualmente inadempiente, è tenuta a pagare l’equivalente della caparra alla controparte, che in alternativa può chiedere al giudice l’esecuzione forzata del contratto. Il contratto preliminare è obbligatoriamente soggetto a “registrazione”, e se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche a “trascrizione” (forma di pubblicità immobiliare).
L'ATTO DI COMPRAVENDITA O ROGITO
L’atto di compravendita immobiliare è un atto pubblico che va obbligatoriamente redatto da un pubblico ufficiale, normalmente un notaio. In esso sono riportate: le generalità delle parti, la descrizione dei beni immobili, gli estremi
catastali, le planimetrie catastali, gli estremi dell’atto notarile di
provenienza, la presenza o meno di ipoteche o servitù sulla proprietà
stessa, gli estremi delle concessioni edilizie o delle eventuali opere
“condonate”, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento, la presenza o meno di un mediatore ed il suo compenso, oltre ad altri piccoli aspetti secondari. Al momento dell'atto, il notaio conteggia e trattiene le imposte da versare allo stato. Essendo un atto pubblico, il "rogito" è soggetto a "registrazione" e "trascrizione" a cura del notaio.